Organizzazione

Ammissione al Corso di Studio

Possono essere ammessi al CdS candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola media superiore o di titolo estero equipollente. Il numero di Studenti ammessi è definito in base alla programmazione nazionale ed alla disponibilità di Personale docente, di strutture didattiche (aule, laboratori) e di strutture assistenziali utilizzabili per la conduzione delle attività pratiche, coerentemente con le raccomandazioni dell’Unione Europea, applicando i parametri e le direttive predisposti dall’ Ateneo e dalla Scuola. L’accesso al Corso di Laurea è a numero programmato in base alla legge 264/99 e prevede un esame di ammissione che consiste in una prova con test a scelta multipla

Crediti formativi

L’unità di  misura del lavoro richiesto allo Studente per l’espletamento di ogni attività formativa prescritta dall’ Ordinamento didattico per conseguire il titolo di studio è il Credito Formativo Universitario (CFU). Il CdS prevede 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso, di cui almeno 60 da acquisire in attività formative finalizzate alla maturazione di specifiche capacità professionali (tirocinio).

Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di lavoro dello Studente, comprensive

  1. delle ore di lezione;
  2. delle ore di attività didattica tutoriale svolta in laboratori, reparti assistenziali, ambulatori, day hospital;
  3. delle ore di seminario;
  4. delle ore spese dallo Studente nelle altre attività formative previste dall’Ordinamento didattico;
  5. delle ore di studio autonomo per completare la sua formazione (non inferiore al 50%).

I crediti corrispondenti a ciascun Corso di insegnamento e/o attività didattica sono acquisiti dallo Studente con il superamento del relativo esame. (di profitto o di idoneità)

Obbligo di frequenza

La frequenza all’attività didattica formale, alle attività integrative, alle attività formative professionalizzanti e di tirocinio è obbligatoria. Le prove di esame potranno esse sostenute esclusivamente con una frequenza non inferiore al 75% del totale delle ore previste per ogni singolo insegnamento. Il passaggio agli anni successivi è consentito solo se lo studente ha frequentato l’attività didattica formale e completato il monte ore di tirocinio previsto salvo quanto stabilito nel successivo punto 11(sbarramenti). L’accesso alla frequenza del tirocinio dell’anno successivo è vincolato all’esito positivo del tirocinio dell’anno precedente.  Per essere ammesso all’esame finale di laurea ‑ che ha valore abilitante ‑ lo studente deve aver superato tutti gli esami di profitto, ed avere avuto una valutazione positiva di tutti i tirocini. La frequenza viene verificata dai Docenti, secondo le modalità stabilite dal CDCL. L’attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo Studente per sostenere il relativo esame. Gli Studenti eletti negli organi collegiali hanno giustificate le assenze dalle attività didattiche per l’espletamento delle riunioni dei medesimi organi.

Sbarramenti

È consentito il passaggio da un anno al successivo esclusivamente agli Studenti che, al termine della sessione di esami di settembre/ottobre o, comunque, prima dell’inizio dei corsi del 1 ° semestre, abbiano acquisito tutti i crediti formativi previsti dal piano di studi, con un debito massimo di 20 crediti rispettando le propedeuticità previste dal piano di studi. Lo studente si considera `fuori corso ” quando, avendo frequentato le attività formative previste dall’Ordinamento, non abbia superato gli esami e le altre prove di verifica relative all’intero curriculum e non abbia acquisito il numero di crediti necessari al conseguimento del titolo. Lo studente decade dal suo status qualora non abbia superato alcuno degli esami previsti dall’ ordinamento per cinque anni consecutivi dall’ ultimo esame superato, secondo quanto riportato nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Verifica dell’apprendimento

Il CDCL stabilisce le tipologie ed il numero delle prove di esame necessarie per valutare l’apprendimento degli Studenti. Il numero complessivo degli esami curriculari non può superare quello dei corsi ufficiali stabiliti dall’ ordinamento. La verifica dell’apprendimento può avvenire attraverso valutazioni formative e valutazioni certificative. Le valutazioni formative (prove in itinere) sono intese a rilevare l’efficacia dei processi di apprendimento e di insegnamento nei confronti dei contenuti determinati. Le valutazioni certificative (esami di profitto) sono invece finalizzate a valutare e quantificare con un voto il conseguimento degli obiettivi dei corsi, certificando il grado di preparazione individuale degli Studenti. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni di esame. I momenti di verifica non possono coincidere con i periodi nei quali si svolgono le attività ufficiali, ne con altri che comunque possano limitare la partecipazione degli Studenti a tali attività.

Le sessioni di esame sono fissate in tre periodi:

1a sessione nei mesi gennaio-febbraio-marzo;

2a sessione nei mesi giugno-luglio;

3a sessione nel mese di settembre/ottobre.

Le date di inizio e di conclusione delle tre sessioni d’esame sono fissate nella programmazione didattica di Facoltà. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane. Il numero degli appelli è fissato in non meno di due per ciascuna sessione di esame. La Commissione di esame è costituita da almeno due Docenti impegnati nel relativo Corso di insegnamento ed è presieduta, di norma, dal Coordinatore. Sono consentite modalità differenziate di valutazione, anche consistenti in fasi successive del medesimo esame:

  • prove orali tradizionali e prove scritte oggettive e strutturate (per la valutazione di obiettivi cognitivi che devono riguardare tutte le discipline del corso compatto in un’ottica interdisciplinare);
  • prove pratiche e prove simulate (per la valutazione delle competenze professionali e delle capacità gestuali e relazionali);
  • gli esiti delle prove in itinere potranno costituire l’unico elemento di valutazione finale per la Commissione

Per maggiori informazioni si può consultare il Regolamento Didattico CdS Fisioterapia